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LEGGE DI STABILITA' 2012

Le new legislative

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LEGGE DI STABILITÀ 2012: TUTTE LE NOVITÀ PER LE PMI


La Legge di Stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 14 novembre 2011, S.O. n. 234) è composta da 36 articoli ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

Numerose sono le novità in ambito fiscale, in materia di agevolazioni e di lavoro, si riportano gli interventi di maggior rilievo per le imprese.

NOVITÀ FISCALI

  • Liquidazione Iva e contabilità semplificata

Art. 14, co. 11: dal 1° gennaio 2012 i limiti dei volumi d’affari per la liquidazione Iva trimestrale sono gli stessi di quelli dei ricavi per il regime di contabilità semplificata (€ 400.000 di ricavi per i soggetti che esercitano attività di servizi e € 700.000 per i soggetti che esercitano diversa attività).

  • Tracciabilità di incassi e pagamenti

Art. 14, co. 10: per i lavoratori autonomi e i soggetti in contabilità semplificata (imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali) che effettuano operazioni di pagamento e incasso interamente tracciabili (assegni, carte di credito, bonifici, ecc.) l’estratto conto bancario può sostituire la tenuta delle scritture contabili.

  • 5 per mille Irpef

Art. 33, co. 11: le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille è stata prorogata anche per l’anno 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.

LAVORO

  • Contributi alla gestione separata Inps

Art. 22, co. 1: a partire dal 2012 viene innalzata di un punto percentuale l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata Inps. Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari:

al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

  • Detassazione premi di produttività

Art. 33, co. da 12 a 14: sono prorogate per il periodo 1° gennaio 2012 – 31dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro ex art. 2, co. 2, lett. c), D.L. 93/2008.

  • Deduzione Irap per premi di produttività

Art. 22, co. 7: relativamente all’anno 2012 è previsto che le Regioni possono riconoscere una deduzione ai fini Irap alle imprese del settore privato per le somme erogate ai dipendenti in relazione agli incrementi di produttività.

  • Apprendistato

Art. 22, co. 1: viene stabilito uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1°gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 ai datori di lavoro che occupano almeno nove addetti per un periodo massimo di 3 mesi, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi.

  • Contratto di inserimento per le donne

Art. 22, co. 3: il contratto di inserimento viene esteso anche alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno 6 mesi e residenti in aree territoriali in cui è accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione.

  • «Part time»

Art. 22, co. 4: sono introdotte semplificazioni procedimentali: è soppresso l’obbligo di convalida della trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e sono cancellate le modifiche introdotte dal protocollo Welfare 2007; viene ridotto da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola di flessibilità.

  • Telelavoro

Art. 22, co. 5: sono introdotte misure di incentivazione del telelavoro per i casi di maternità, collocamento obbligatorio e mobilità.

DISPOSIZIONI VARIE

  • Riforma delle professioni

Art. 10, co. da 3 a 11: si prevede la costituzione di società interprofessionali.
I soci devono essere iscritti a Ordini, Albi o Collegi, sono ammessi soci non professionisti solamente per consulenze tecniche o per finalità di investimento.
Le società dovranno contenere nella denominazione sociale la dicitura «società tra professionisti». Sono abolite le tariffe minime ed i compensi dovranno essere fissati con accordo scritto tra le parti.

  • Trasferimento delle quote di S.r.l.

Art. 14, co. 8: in ambito di trasferimento quote S.r.l. senza l’intervento del notaio, viene stabilito che l’atto di trasferimento delle partecipazioni è da intendersi in deroga all’art. 2470, co. 2, Codice civile e va sottoscritto con firma digitale.

  • Schema di bilancio semplificato per le S.r.l.

Art. 14, co. 9: dal 1° gennaio 2012 le S.r.l. che non hanno nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio semplificato.

  • Sindaco unico di S.r.l. e S.p.a.

Art. 14, co. 13 e co. 14: per le S.r.l. viene revisionato l’art. 2477, c.c. e previsto un sindaco unico obbligatoriamente. Per le S.p.a., invece, lo statuto può prevedere la nomina di un sindaco unico se la società ha ricavi o un patrimonio netto inferiore a € 1.000.000 (nuovo art. 2397, c.c.).

  • Responsabilità per reati amministrativi

Art. 14, co. 12: al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese:
«Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

  • Zone a burocrazia zero

Art. 14, co. da 1 a 5: in via sperimentale sull’intero territorio nazionale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 prende avvio la disciplina delle «zone a burocrazia zero». La semplificazione amministrativa è costituita dal fatto che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, s'intendono adottati entro 30 giorni dall'avvio in mancanza di un divieto espresso entro lo stesso termine.

  • Modifiche statutarie delle cooperative

Art. 14, co. 15: le cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati possono apportare le modifiche possono apportare le modifiche statutarie stabilite da norme o dal leggi regolamentari che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le maggioranze individuate, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo preveda maggioranze più elevate (quorum rafforzati) per la modifica di determinati articoli.

 
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