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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)


Definizione
Il Durc, dall’originario documento che attestava la regolarità contributiva delle sole imprese edili appaltatrici di lavori pubblici è ora divenuto il certificato che attesta il rispetto, da parte del datore di lavoro, anche delle norme in materia d’igiene, sicurezza e legislazione sociale poste dal vigente ordinamento a tutela delle condizioni di lavoro.
Il Documento Unico di regolarità contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

Soggetti interessati
I soggetti che devono richiedere il Durc sono:
l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);
le pubbliche Amministrazioni appaltanti;
gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti; le Soa (Società organismi attestazione - Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).

Per cosa va richiesto

La regolarità contributiva deve essere richiesta:
per tutti gli appalti pubblici e gli appalti di servizi e forniture nelle fasi di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni; per l'aggiudicazione dell'appalto; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture; per il collaudo e il pagamento del saldo finale;
per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (Dia), prima dell'inizio dei lavori;
per il rilascio dell' attestazione Soa;
per l'iscrizione all'albo dei fornitori;
per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

Benefici normativi e contributivi
Ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007
tutti i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore di attività che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di Legislazione sociale, devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc.

 
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