E.R.F.E.S. Campania -

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Decreto sviluppo dopo la conversione: le principali novità per le PMI

Le new legislative

menu

Decreto sviluppo (D.L. 83/2012) dopo la conversione: le principali novità per le PMI


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modif. con modif. con L. 7 agosto 2012, n. 134), contenente misure urgenti per la crescita del Paese, ha introdotto numerose novità per le imprese. Di seguito si riportano le principali novità introdotte in sede di conversione aventi maggior rilevanza fiscale e d’interesse per le Pmi.

Regime Iva per cassa
Si estende la facoltà di adottare il regime Iva per cassa ai contribuenti con volume d’affari fino a € 2 milioni. Il limite precedente era di € 200.000. Diventa esigibile l’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Con il tale regime, il cessionario o il committente, se non rientra tra i soggetti che applicano l’Iva per cassa, potrà detrarre l’Iva al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.
L’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, detterà le diposizioni.

Interventi di risparmio energetico
È stata elevata al 50% la detrazione Irpef per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, per un ammontare complessivo non superiore ad € 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Dal 1° luglio del 2013, il bonus fiscale tornerà a regime del 36% con un limite di spesa di € 48.000.
Per gli interventi di riqualificazione energetica la scadenza del 30 dicembre 2012 del 55% è stata prorogata al 30 giugno 2013.

Edilizia – Iva e autorizzazione edile
Il D.L. 83/2012 ha modificato il regime Iva applicabile alle locazioni/cessioni di fabbricati. È stato eliminato il limite temporale dei 5 anni dalla costruzione oltre il quale le cessioni di immobili non erano più assoggettabili ad Iva.
Le imprese che hanno costruito fabbricati abitativi, o che vi hanno eseguito interventi di recupero potranno assoggettare ad Iva la cessione anche dopo 5 anni dalla fine dei lavori, esercitando apposita opzione nell’atto di vendita.
Per quanto riguarda i permessi edilizi, invece, si sono semplificate le procedure; la Scia e la Dia potranno in via generale essere sostituite da atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati.

Appalti
Viene modificata la responsabilità solidale del versamento delle ritenute e dell’Iva sulle prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti.
Il committente non sarà più il solo responsabile, ma saranno responsabili in solido l’appaltatore e il subappaltatore.

S.r.l. a capitale ridotto
È stata introdotta una disposizione al fine di favorire l’accesso al credito per i giovani imprenditori di età inferiore a 35 anni che intraprendono un’attività attraverso la costituzione di una S.r.l. a capitale ridotto.

Assunzione di personale altamente qualificato
Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegati in attività di R&S viene dato un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a € 200.000 annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto.

«Project bond»
È stato introdotto un incentivo fiscale alla sottoscrizione di obbligazioni di progetto, prevedendo lo stesso carico tributario previsto per i titoli di Stato (aliquota pari al 12,5%).

Strumenti di finanziamento delle imprese
Le società di capitali non quotate, anche medie o piccole (escluse banche e micro-imprese) le cooperative e le mutue assicurazioni possono ricorrere al mercato del debito, mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio-lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate). La durata massima è allungata da 18 a 36 mesi.
Viene introdotto l’obbligo per lo
sponsor, di segnalare per ogni emittente se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo corrente come rilevato dall’ultimo bilancio.
È stato previsto anche un
rating dell’emittente sulla base di 5 categorie di qualità creditizia.

Perdite su crediti
La legge di conversione conferma l’equiparazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare), alle altre procedure concorsuali, ai fini della deduzione delle perdite su crediti, e prevede che rilevano come perdite deducibili i crediti di modesto ammontare che, congiuntamente, presentano due condizioni: una temporale e una quantitativa.
Per ottenere la deduzione automatica i crediti devono essere scaduti da oltre sei mesi e non devono superare € 5.000 per le imprese di grandi dimensioni di cui all’art. 27, co. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (imprese che conseguono ricavi superiori a € 150 milioni) o € 2.500 per tutte le altre imprese.
La norma entra in vigore, in assenza di decorrenze specifiche, dall’esercizio 2012 e dovrebbe estendersi anche a crediti che, nel relativo bilancio, presenteranno i due requisiti, anche se sorti prima della emanazione della legge.

Contratto di rete
Se il contratto di rete prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune preposto a svolgere attività (anche commerciale) con i terzi: la pubblicità del contratto s’intende adempiuta con la sua iscrizione nel Registro delle imprese del luogo in cui ha sede la rete, al fondo comune si applicano le disposizioni degli artt. 2614 e 2615, co. 2, c.c., entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio l’organo comune redige una situazione patrimoniale che va depositata presso il Registro delle imprese in cui ha sede (modifiche all’art. 3, co. 4-ter, D.L. 5/2009, conv. con modif. dalla L. 33/2009). In sede di conversione è stato poi specificato il contenuto del contratto di rete.

 
Torna ai contenuti | Torna al menu