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CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI
Il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, attuando la delega governativa contenuta nell’art. 23 del Collegato lavoro (L.183/2010), contiene una serie di disposizioni che mirano a riorganizzare e meglio delimitare i presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi per l’utilizzo delle diverse tipologie di congedi, permessi e aspettative comunque denominati fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
Il Legislatore ha fornito, come riportato nella tabella, una serie di chiarimenti interpretativi, alcuni dei quali già introdotti da alcune circolari degli enti previdenziali, che mirano a contenere gli abusi e restringere la platea di soggetti beneficiari.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI
CONGEDO DI MATERNITÀ
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza o nel caso di decesso del bambino alla nascita o nel periodo di astensione obbligatoria, le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.
GENITORI DI FIGLI MINORI
I lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori».
ASSISTENZA AI DISABILI
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
CONGEDI STRAORDINARI
Consentiti permessi straordinari fino a 24 mesi finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta). Se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore quest’ultimo, per ottenere permessi straordinari, dovrà attestare, con un titolo di viaggio o altra documentazione, di averlo effettivamente raggiunto.
DOTTORATO DI RICERCA
L’aspettativa è estesa a tutto il personale contrattualizzato; se il dipendente pubblico si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa.